La sentenza della Corte di Giustizia sotto riprodotta è interessante sia per le cose che dice (due, in particolare), sia per quella che sottintende, da cui conviene iniziare.
L’oggetto della pronuncia è rappresentato, in definitiva, dalla vendita (a quanto pare, sottocosto) di legno ottenuto dall’abbattimento di alberi di proprietà pubblica da parte del Land tedesco competente a un’azienda privata attiva nel settore della falegnameria.

Questa vendita sembra essere pacificamente equiparata a un vero e proprio aiuto di Stato (illegittimo in quanto non notificato preventivamente) e, come tale, ha attirato l’attenzione tanto del Governo tedesco, quanto di alcuni concorrenti dell’impresa beneficiaria che l’hanno (ancorchè tardivamente) denunciata alla Commissione.

Per quanto non si tratti certo di una novità (la prassi della Commissione è in effetti da molto tempo orientata in questa direzione), è comunque di un qualche rilievo la conferma che anche l’alienazione di beni pubblici a condizioni non di mercato può integrare una fattispecie di aiuto di Stato incompatibile con il diritto europeo.

La Corte torna poi a occuparsi dell’argomento dei rapporti fra i poteri della Commissione in tema di aiuti di Stato e la forza di giudicato assunta sul piano interno da sentenze che, in qualche modo, abbiano condannato l’amministrazione a dare esecuzione ad atti contemplanti aiuti illegittimi: e, come già nel celebre caso Lucchini, ribadisce che, nell’ipotesi di insanabile conflitto, il giudice nazionale deve giocoforza privilegiare il ruolo e le decisioni della Commissione rispetto all’intangibilità del giudicato, se necessario disapplicando le norme processuali su cui tale intangibilità si fonda.

La sentenza, d’altra parte, ribadisce anche che è dovere del giudice nazionale di compiere ogni sforzo per interpretare la legge processuale nazionale in modo conforme alle esigenze del diritto europeo. A questa affermazione ormai consueta nella giurisprudenza della Corte, si affianca però in questo caso un intervento diretto dei giudici europei nella ricostruzione del significato da attribuire alle pertinenti disposizioni del codice di procedura civile tedesco: è la stessa Corte infatti a suggerire al giudice remittente quella che, a suo avviso, potrebbe essere la soluzione del problema, indicando con puntualità la norma processuale interna che potrebbe essere applicata e con quali effetti. (NB)

 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

11 novembre 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articoli 107 TFUE e 108 TFUE – Aiuti di Stato – Aiuto concesso in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Decisione di un giudice di uno Stato membro che dichiara la validità del contratto con cui tale aiuto è concesso – Autorità di cosa giudicata – Interpretazione conforme – Principio di effettività»

Nella causa C‑505/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Münster (Tribunale regionale di Münster, Germania), con decisione del 17 settembre 2014, pervenuta in cancelleria il 12 novembre 2014, nel procedimento

Klausner Holz Niedersachsen GmbH

contro

Land Nordrhein-Westfalen,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, J. L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev (relatore), C. Lycourgos e J.‑C. Bonichot, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Klausner Holz Niedersachsen GmbH, da D. Reich, Rechtsanwalt;

– per il Land Nordrhein-Westfalen, da G. Schwendinger, Rechtsanwalt;

– per la Commissione europea, da R. Sauer, T. Maxian Rusche e P.‑J. Loewenthal, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 107 TFUE e 108 TFUE nonché del principio di effettività.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Klausner Holz Niedersachsen GmbH (in prosieguo: la «Klausner Holz») e il Land Nordrhein-Westfalen (Land del Nordreno-Vestfalia; in prosieguo: il «Land»), in merito alla mancata esecuzione, da parte del Land, dei contratti di fornitura di legname conclusi con la Klausner Holz.

Diritto tedesco

3 L’articolo 322, paragrafo 1, del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung; in prosieguo: la «ZPO»), intitolato «Autorità di cosa giudicata sostanziale», dispone quanto segue:

«Le sentenze possono beneficiare dell’autorità di cosa giudicata soltanto nei limiti in cui vi sia stata una pronuncia sulla pretesa azionata con la domanda giudiziale o con una domanda riconvenzionale».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

4 Il 20 febbraio 2007 il gruppo Klausner, di cui fa parte la Klausner Holz, e l’amministrazione forestale del Land hanno stipulato un contratto di fornitura di legname. In virtù di detto contratto, il Land si impegnava a vendere alla Klausner Holz quantitativi fissi di legname, dal 2007 al 2014, a prezzi prestabiliti in base alla dimensione e alla qualità del legno. Il Land si impegnava, inoltre, a non effettuare ulteriori vendite a prezzi inferiori a quelli fissati nel contratto.

5 Il 17 aprile 2007 la Klausner Holz e il Land hanno concluso un «contratto quadro di vendita» che integrava il contratto del 20 febbraio 2007 (in prosieguo, congiuntamente: i «contratti di cui trattasi»).

6 Durante il primo semestre del medesimo anno, il Land ha altresì concluso, con altri sei grossi acquirenti di legno resinoso, contratti di fornitura di legname per i periodi compresi tra il 2007 e gli anni, a seconda dei casi, 2011, 2012 o, in un caso, 2014. In conformità di tali contratti, i prezzi pattuiti per gli alberi abbattuti dalle intemperie forniti negli anni 2007 e 2008 erano simili a quelli fissati nei contratti di cui trattasi, mentre i prezzi per il legno fresco fornito a partire dal 2009 erano generalmente superiori a quelli fissati nei contratti di cui trattasi, fatta salva la possibilità di adeguare tali prezzi a certe condizioni e con alcune limitazioni.

7 Negli anni 2007 e 2008 il Land ha garantito forniture di legname alla Klausner Holz, ma le previste quantità di acquisto di alberi abbattuti dalle intemperie non sono state raggiunte. Nel corso del 2008, la Klausner Holz ha incontrato difficoltà finanziarie da cui sono talvolta conseguiti ritardi nei pagamenti. Nell’agosto 2009 il Land ha risolto il «contratto quadro di vendita» che aveva integrato il contratto del 20 febbraio 2007 e, a partire dal secondo semestre dello stesso anno, ha smesso di fornire legname alla Klausner Holz alle condizioni stipulate nei contratti di cui trattasi.

8 Con sentenza dichiarativa del 17 febbraio 2012, il Landgericht Münster (Tribunale regionale di Münster) ha affermato che i contratti di cui trattasi rimanevano in vigore. Questa sentenza è stata confermata in sede d’appello dall’Oberlandesgericht Hamm (Tribunale regionale superiore di Hamm) con una sentenza del 3 dicembre 2012, ormai passata in giudicato.

9 La Klausner Holz ha quindi presentato davanti al giudice del rinvio un ricorso contro il Land, volto, in primo luogo, al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata fornitura di legname nel corso del 2009, per un importo di circa EUR 54 milioni, in secondo luogo, alla fornitura di circa 1,5 milioni di steri di legno di abete in esecuzione dei contratti di cui trattasi per il periodo compreso tra l’anno 2010 e il mese di febbraio 2013 nonché, in terzo luogo, all’ottenimento di informazioni relative, in particolare, alle condizioni finanziarie alle quali i cinque più grossi acquirenti di legname resinoso hanno acquistato dal Land tagli di legno di abete nel periodo compreso tra il 2010 e il 2013.

10 Il Land, dal canto suo, sostiene davanti al giudice del rinvio – cosa che si era astenuto dal fare davanti all’Oberlandesgericht Hamm (Tribunale regionale superiore di Hamm) – che il diritto dell’Unione osta all’esecuzione dei contratti di cui trattasi, dato che questi ultimi costituiscono «aiuti di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, attuati in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE.

11 Nel mese di luglio 2013, la Repubblica federale tedesca ha informato la Commissione europea dell’esistenza di un aiuto non notificato, ossia i contratti di cui trattasi, aiuto che, a giudizio di questo Stato membro, è incompatibile con il mercato interno. Inoltre, nel mese di ottobre 2013, la Commissione ha ricevuto denunce da parte di diversi concorrenti della Klausner Holz contenenti le stesse censure d’incompatibilità.

12 Con lettera del 26 maggio 2014, il giudice del rinvio ha indirizzato alla Commissione una richiesta di chiarimenti fondata sulla comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (GU 2009, C 85, pag. 1). In risposta a questa lettera, la suddetta istituzione ha affermato che, tenuto conto dello stadio dei procedimenti instaurati in seguito all’informazione comunicata dalla Repubblica federale tedesca e alle denunce menzionate al punto precedente della presente sentenza, non era in grado di formulare una posizione definitiva sull’applicazione, nel caso di specie, del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato, dovendo una tale posizione essere in ogni caso riservata alla decisione di chiusura dei procedimenti.

13 Da parte sua, il giudice del rinvio ritiene che, sulla base di un esame delle diverse clausole dei contratti di cui trattasi, questi costituiscano effettivamente un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare a causa del vantaggio che accordano alla Klausner Holz mediante risorse statali e del mancato rispetto del criterio del venditore privato. Inoltre, egli osserva che tale aiuto non rientra nel campo di applicazione di alcun regolamento di esenzione per categoria e che non costituisce un aiuto «de minimis», ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli [107 TFUE] e [108 TFUE] agli aiuti di importanza minore («de minimis») (GU L 379, pag. 5).

14 Di conseguenza, secondo il giudice del rinvio, tale aiuto è stato attuato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE. Secondo la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), un contratto di diritto privato che concede un aiuto di Stato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE deve essere considerato nullo.

15 Tuttavia, il giudice del rinvio afferma di non poter trarre le conseguenze della violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE a causa della sentenza dichiarativa dell’Oberlandesgericht Hamm (Tribunale regionale superiore di Hamm), del 3 dicembre 2012, menzionata al punto 8 della presente sentenza, passata in giudicato, con cui è stata dichiarata la permanenza in vigore dei contratti di cui trattasi.

16 Alla luce di queste considerazioni, il Landgericht Münster (Tribunale regionale di Münster) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 107 TFUE e 108 TFUE nonché il principio di effettività, nell’ambito di una controversia civile vertente sull’esecuzione di un contratto di diritto civile che dispone la concessione di un aiuto di Stato, esiga la disapplicazione di una sentenza di accertamento civile passata in giudicato ed emessa nella medesima causa che conferma la permanenza in vigore del contratto di diritto civile senza procedere ad alcun esame della normativa in materia di aiuti, qualora l’esecuzione del contratto non possa essere altrimenti impedita ai sensi del diritto nazionale».

Sulla questione pregiudiziale

17 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a che l’applicazione di una norma di diritto nazionale volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata impedisca al giudice nazionale, il quale abbia rilevato che i contratti oggetto della controversia sottopostagli costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, attuato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE, di trarre tutte le conseguenze di questa violazione a causa di una decisione giurisdizionale nazionale, divenuta definitiva, con cui, senza esaminare se tali contratti istituiscano un aiuto di Stato, è stata dichiarata la loro permanenza in vigore.

18 A titolo preliminare, è opportuno ricordare che, secondo giurisprudenza costante della Corte, l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE istituisce un controllo preventivo sui progetti di nuovi aiuti (sentenza Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

19 Il controllo in tal modo organizzato mira a far sì che venga data esecuzione solo ad aiuti compatibili. Al fine di raggiungere tale obiettivo, l’attuazione di un progetto d’aiuto viene differita finché, con la decisione definitiva della Commissione, non venga dissipato il dubbio circa la sua compatibilità (sentenza Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

20 L’istituzione di questo sistema di controllo spetta, da un lato, alla Commissione e, dall’altro, ai giudici nazionali, fermo restando che i loro rispettivi ruoli sono complementari ma distinti (sentenza Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

21 Mentre la valutazione della compatibilità di misure di aiuto con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo dei giudici dell’Unione, i giudici nazionali provvedono alla salvaguardia, fino alla decisione definitiva della Commissione, dei diritti dei singoli di fronte ad un’eventuale violazione, da parte delle autorità statali, del divieto previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (sentenza Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

22 Ai giudici nazionali possono quindi essere sottoposte controversie nelle quali sono tenuti a interpretare e applicare la nozione di aiuto, prevista all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare al fine di valutare se una misura statale adottata senza tener conto del procedimento di controllo preventivo di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE debba o meno esservi soggetta (v., in tal senso, sentenza Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, C‑354/90, EU:C:1991:440, punti 9 e 10 e giurisprudenza ivi citata).

23 L’intervento da parte dei giudici nazionali discende dall’effetto diretto riconosciuto al divieto di esecuzione di progetti di aiuto, sancito dall’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE. A questo proposito, la Corte ha specificato che l’immediata applicabilità del divieto di esecuzione previsto da tale disposizione si estende a qualsiasi aiuto che sia stato attuato senza essere notificato (sentenza Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

24 I giudici nazionali devono dunque assicurare ai singoli che saranno tratte tutte le conseguenze di una violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE, conformemente al loro diritto nazionale, per quanto concerne sia la validità degli atti d’esecuzione sia il recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale disposizione o di eventuali misure provvisorie (sentenza Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

25 Di conseguenza, compito dei giudici nazionali è adottare le misure idonee a porre rimedio all’illegittimità dell’esecuzione degli aiuti, affinché il beneficiario non conservi la libera disponibilità di questi ultimi per il tempo rimanente fino alla decisione della Commissione (sentenza Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

26 A tal fine, i giudici nazionali, qualora constatino che la misura in questione costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, che è stato attuato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE, possono decidere o di sospendere l’esecuzione di tale misura e di ingiungere il recupero delle somme già versate, o di disporre misure provvisorie al fine di salvaguardare, da una parte, gli interessi delle parti coinvolte e, dall’altra, l’effetto utile della successiva decisione della Commissione (v., per analogia, sentenza Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 43, e ordinanza Flughafen Lübeck, C‑27/13, EU:C:2014:240, punto 26).

27 Nel caso di specie, il giudice del rinvio, conformemente al compito in tal senso affidatogli, ha rilevato che i contratti di cui trattasi configurano un aiuto di Stato cui è stata data attuazione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE. Egli ritiene, tuttavia, di non poter adempiere il proprio obbligo di trarre tutte le conseguenze di questa violazione, a causa del giudicato formatosi per effetto della sentenza dichiarativa dell’Oberlandesgericht Hamm (Tribunale regionale superiore di Hamm) che ha confermato la permanenza in vigore dei contratti di cui trattasi.

28 A tal proposito, dagli atti presentati alla Corte emerge, da una parte, che la controversia che aveva dato luogo a tale decisione dell’Oberlandesgericht Hamm (Tribunale regionale superiore di Hamm) non verteva, né in via principale né in via incidentale, sul carattere di aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dei contratti di cui trattasi, ragion per cui, come sottolinea il giudice del rinvio, tale questione non è stata esaminata dall’Oberlandesgericht Hamm (Tribunale regionale superiore di Hamm), e neppure dal Landgericht Münster (Tribunale regionale di Münster) quando si è pronunciato in prima istanza nell’ambito della medesima controversia.

29 Ne consegue, d’altra parte, che la controversia che ha dato luogo alla sentenza dichiarativa dell’Oberlandesgericht Hamm (Tribunale regionale superiore di Hamm) aveva il solo scopo di sentir dichiarare la permanenza in vigore dei contratti di cui trattasi, nonostante la risoluzione degli stessi da parte del Land. L’oggetto della controversia sottoposta al giudice del rinvio riguarda invece, anzitutto, il risarcimento dei danni per la mancata esecuzione di una parte di questi contratti, poi, l’esecuzione di un’altra parte dei medesimi e, infine, l’ottenimento di determinate informazioni relative, in particolare, ai prezzi praticati nel settore.

30 Pur riconoscendo che il principio dell’autorità di cosa giudicata, come concepito nel diritto nazionale, conosce taluni limiti oggettivi, soggettivi e temporali nonché determinate eccezioni, il giudice del rinvio rileva che questo diritto osta non soltanto al riesame, nell’ambito di una seconda controversia, dei motivi sui quali sia già intervenuta una pronuncia definitiva, ma anche alla possibilità di affrontare questioni che avrebbero potuto essere sollevate nell’ambito di una controversia precedente, ma che non lo sono state.

31 A tale riguardo, si deve ricordare che spetta ai giudici nazionali interpretare le disposizioni del diritto nazionale in modo quanto più possibile idoneo a consentirne un’applicazione che contribuisca all’attuazione del diritto dell’Unione (sentenza Lucchini, C‑119/05, EU:C:2007:434, punto 60).

32 È ben vero che tale principio d’interpretazione conforme al diritto nazionale conosce alcuni limiti. Così, l’obbligo, per il giudice nazionale, di fare riferimento al contenuto del diritto dell’Unione nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del diritto interno trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire a fondare un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (v., in tal senso, sentenze Impact, C‑268/06, EU:C:2008:223, punto 100, e Association de médiation sociale, C‑176/12, EU:C:2014:2, punto 39).

33 Nel procedimento principale, il giudice del rinvio ritiene di trovarsi dinanzi ad un tale limite, sottolineando che il diritto nazionale non gli offre «alcuna (...) possibilità di opporsi all’esecuzione [dei contratti di cui trattasi]».

34 A tale riguardo, occorre ricordare che il principio d’interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio, nei limiti delle loro competenze, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

35 Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio verificare, sulla base di ciò, la possibilità di pervenire a un’interpretazione siffatta, prendendo in considerazione, in particolare, da una parte, gli elementi menzionati ai punti 28 e 29 della presente sentenza (v., per analogia, sentenza Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, punto 31) e, dall’altra, la giurisprudenza della Corte richiamata al punto 26 della presente sentenza, da cui emerge che, al fine di trarre le conseguenze di una violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE, i giudici nazionali possono, se del caso, disporre misure provvisorie. Nel caso di specie, spetta pertanto al giudice del rinvio valutare la possibilità di disporre una misura quale la sospensione temporanea dei contratti di cui trattasi fino all’adozione della decisione della Commissione che chiude il procedimento, il che potrebbe consentire a tale giudice di rispettare i propri obblighi ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE senza tuttavia pronunciarsi sulla validità dei contratti di cui trattasi.

36 Inoltre, sebbene il giudice del rinvio abbia considerato che le eccezioni al principio dell’autorità di cosa giudicata ricavabili dal diritto processuale civile tedesco non fossero applicabili nel caso di specie, si deve rilevare che, ai sensi dell’articolo 322, paragrafo 1, della ZPO, una sentenza è rivestita dell’autorità di cosa giudicata sostanziale soltanto nel caso in cui vi sia stata una pronuncia sulla pretesa azionata nella domanda giudiziale o in una domanda riconvenzionale. Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se un tale limite, espressamente indicato all’articolo 322 della ZPO, non lo autorizzi a interpretare questa disposizione nel senso che, laddove sia invocata una violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE, l’autorità di giudicato si estende soltanto alle pretese giuridiche sulle quali il giudice ha statuito e non osta pertanto a una pronuncia giudiziale, nell’ambito di un’ulteriore controversia, sulle questioni di diritto su cui tale decisione definitiva non si è pronunciata.

37 Infatti, una misura come quella indicata al punto 35 della presente sentenza, o un’interpretazione del diritto nazionale come quella richiamata al punto 36 della presente sentenza, non comporterebbero la conseguenza di rimettere in discussione l’autorità di cosa definitivamente giudicata riconnessa alla decisione dell’Oberlandesgericht Hamm (Tribunale regionale superiore di Hamm).

38 Qualora una misura o un’interpretazione siffatte non siano comunque prospettabili, occorre ricordare l’importanza che riveste, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell’autorità di cosa giudicata. Infatti, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (v. sentenze Fallimento Olimpiclub, C‑2/08, EU:C:2009:506, punto 22, e Târșia, C‑69/14, EU:C:2015:662, punto 28).

39 Pertanto, il diritto dell’Unione non impone sempre al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una violazione del diritto dell’Unione da parte di tale decisione (sentenze Kapferer, C‑234/04, EU:C:2006:178, punto 22; Fallimento Olimpiclub, C‑2/08, C:2009:506, punto 23; Commissione/Repubblica slovacca, C‑507/08, EU:C:2010:802, punto 60; Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, punto 59, e Târșia, C‑69/14, EU:C:2015:662, punto 29).

40 In assenza di una normativa dell’Unione in materia, le modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi. Tuttavia, esse non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni simili di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenze Fallimento Olimpiclub, C‑2/08, EU:C:2009:506, punto 24, nonché Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

41 In merito al principio di effettività, la Corte ha già affermato che ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (v., in tal senso, sentenze Fallimento Olimpiclub, C‑2/08, EU:C:2009:506, punto 27, e Târșia, C‑69/14, EU:C:2015:662, punti 36 e 37 e giurisprudenza ivi citata).

42 A tale proposito, si deve rilevare che un’interpretazione del diritto nazionale come quella descritta al punto 30 della presente sentenza potrebbe comportare, in particolare, la conseguenza di attribuire a una decisione di un giudice nazionale, nel caso di specie l’Oberlandesgericht Hamm (Tribunale regionale superiore di Hamm), effetti che osterebbero all’applicazione del diritto dell’Unione, in quanto essa renderebbe impossibile l’obbligo gravante sui giudici nazionali di garantire il rispetto dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE.

43 Infatti, ne deriverebbe che sia le autorità statali sia i beneficiari di un aiuto di Stato potrebbero aggirare il divieto di cui all’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE, ottenendo, senza invocare il diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato, una sentenza dichiarativa il cui effetto consentirebbe loro, in definitiva, di continuare ad attuare l’aiuto in questione per diversi anni. Così, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, la violazione del diritto dell’Unione si riprodurrebbe a ogni nuova fornitura di legname, senza che sia possibile porvi rimedio.

44 Inoltre, una siffatta interpretazione del diritto nazionale può privare di effetto utile la competenza esclusiva della Commissione, richiamata al punto 21 della presente sentenza, di valutare, sotto il controllo del giudice dell’Unione, la compatibilità delle misure di aiuto con il mercato interno. Infatti, qualora la Commissione, cui la Repubblica federale tedesca ha nel frattempo notificato la misura d’aiuto che sarebbe costituita dai contratti di cui trattasi, dovesse ravvisare la sua incompatibilità con il mercato interno e ordinare il suo recupero, l’esecuzione della sua decisione sarebbe destinata a fallire se fosse possibile opporle una decisione giurisdizionale nazionale che dichiara «in vigore» i contratti che prevedono tale aiuto.

45 Ciò considerato, si deve concludere che una norma nazionale la quale impedisca al giudice nazionale di trarre tutte le conseguenze della violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE, a causa di una decisione giurisdizionale nazionale, passata in giudicato, emessa con riferimento a una controversia che non ha lo stesso oggetto e che non ha riguardato il carattere di aiuto di Stato dei contratti di cui trattasi, deve essere considerata incompatibile con il principio di effettività. Infatti, un ostacolo di tale portata all’applicazione effettiva del diritto dell’Unione e, in particolare, delle norme in materia di controllo degli aiuti di Stato non può essere ragionevolmente giustificato dal principio della certezza del diritto (v., per analogia, sentenze Fallimento Olimpiclub, C‑2/08, EU:C:2009:506, punto 31, e Ferreira da Silva e Britto, C‑160/14, EU:C:2015:565, punto 59).

46 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che il diritto dell’Unione osta, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a che l’applicazione di una norma di diritto nazionale volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata impedisca al giudice nazionale, il quale abbia rilevato che i contratti oggetto della controversia sottopostagli costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, attuato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE, di trarre tutte le conseguenze di questa violazione a causa di una decisione giurisdizionale nazionale, divenuta definitiva, con cui, senza esaminare se tali contratti istituiscano un aiuto di Stato, è stata dichiarata la loro permanenza in vigore.

Sulle spese

47 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Il diritto dell’Unione osta, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a che l’applicazione di una norma di diritto nazionale volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata impedisca al giudice nazionale, il quale abbia rilevato che i contratti oggetto della controversia sottopostagli costituiscono un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, attuato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE, di trarre tutte le conseguenze di questa violazione a causa di una decisione giurisdizionale nazionale, divenuta definitiva, con cui, senza esaminare se tali contratti istituiscano un aiuto di Stato, è stata dichiarata la loro permanenza in vigore.

Firme

IN ALLEGATO: COMMENTO E SENTENZA