Tariffa Omnicomprensiva per impianti a biomasse e biogas non superiori a 1 MW: nessuna decurtazione degli assorbimenti dovuti ai servizi ausiliari di centrale

Lo ha recentemente stabilito con sentenza n. 2975 del 2014 il Tar Lombardia cui si era rivolto una impresa (assistita da GPA e dall'avv.to Simonetta Mollica), che, in esito ad una attività di controllo, si era vista chiedere dal GSE la restituzione dell'incentivazione già riconosciuta per gli anni 2009-2012, perché calcolata senza tener conto delle utenze ausiliare alimentate da una fornitura in solo prelievo.

I giudici del TAR Lombardia hanno rilevato che l'assetto normativo del regime incentivante della tariffa omnicomprensiva prevede semplicemente (a differenza di quanto accade per il sistema dei CV) che la "produzione immessa nel sistema elettrico" abbia diritto alla tariffa, "senza alcun riferimento alla produzione netta dell'impianto".

In altri termini, mentre nelle ipotesi in cui l’incentivo viene rapportato alla produzione netta insorgono le ben note complicazioni sui metodi di misurazione, nei casi in cui l’incentivo si rapporta alla sola produzione, senza ulteriori qualificazioni, quella che conta è la produzione immessa in rete.

Questa differenziazione emerge del resto con evidenza dal testo normativo ed è stata riconosciuta dal Giudice Amministrativo "non irragionevole, in quanto riferita soltanto agli impianti di potenza non superiore a 1 MW e quindi chiaramente diretta a semplificare le modalità di determinazione dell'incentivo per le centrali di minori dimensioni".

La decisione, che, stante il testo della norma, avrebbe potuto ritenersi scontata, appare invece significativa come primo argine all’ormai dilagante tendenza del’apparato amministrativo, con il conforto di Tar e Consiglio di Stato, a rimettere in discussione rapporti consolidati, sostanzialmente riscrivendo le norme e attribuendo alla nuova disciplina efficacia retroattiva con l’espediente (inverosimile, se non fosse accreditato dalla giurisprudenza) di fingere che le disposizioni sopravvenute siano una mera interpretazione delle precedenti.

In realtà il fatto stesso che la vertenza sottoposta al Tar Lombardia sia potuta sorgere, a dispetto di una formulazione normativa una volta tanto inequivocabile, costituisce eloquente conferma della vastità dell’operazione di riscrittura postuma dell’ordinamento in corso.

E se quest’ultima sentenza del Tar Lombardia sembra almeno dimostrare che la disponibilità dei giudici ad avallare l’operazione non è totale e incondizionata, resta la preoccupazione per l'inquietante grado di instabilità e incertezza ormai raggiunto dal quadro regolatorio, reso precario dalla sistematica esposizione a interventi di ridefinizione.

Non sfugge l’influenza che esercitano le "esigenze di cassa" del Paese, costretto a raschiare il fondo del barile. Tuttavia, pur con tutta la dovuta comprensione per le ragioni dell’emergenza, è impossibile non chiedersi una volta di più se la continua prevalenza delle logiche del tampone su quelle della strategia a lungo termine (cfr vicenda del c.d. spalma incentivi) non comporti sacrifici sproporzionati; un’altra picconata alla già non esaltante reputazione del Paese sul versante dell’affidabilità non è esattamente il modo più efficace di attrarre investimenti dai mercati.

Nella lunga elencazione dei fattori dissuasivi dell’impegno degli operatori internazionali, l’incertezza delle regole determinata dalla predilezione del sistema per le tecniche di manipolazione delle fonti del diritto improntate al machiavellismo e alla furbizia meritano una collocazione ai primi posti.

IN ALLEGATO: SENTENZA N. 2975 DEL 2014