Controlli formali e sostanziali sulle iscrizioni degli impianti FER ai registri del GSE: un segnale incoraggiante dal Consiglio di Stato

La severissima e implacabile politica di controlli delle iscrizioni a registro degli impianti da FER del GSE sta conducendo verso esiti impressionanti e “patologici”.

Secondo il Lookout n. 10 di giugno-luglio 2015 a cura di EleMens (attento osservatore del settore) sino ad oggi, su un totale di 994 MW assegnati mediante registri, circa 225 MW (pari addirittura al 23 % ) sono stati oggetto di revoca da parte del GSE o di rinunce.

La permanenza degli impianti nei registri sembra sempre più dipendere dalla “buona stella” e dalla capacità di rispondere a indovinelli che non dalla logica: anche la più insignificante delle irregolarità o delle discrepanze riscontrate induce il GSE a disporre l’esclusione di impianti che avrebbero pacificamente tutti i requisiti per conservare la incentivazione.

I controlli hanno subito una progressiva e strisciante trasformazione da sostanziali in squisitamente formali: al GSE non interessa verificare né la rilevanza dell’errore, né se esso abbia o non abbia in concreto influito sulla formazione della graduatoria, basta che un errore ci sia stato, per determinare automaticamente l’esclusione dell’impianto.

Questa deriva formalistica e burocratica gode purtroppo del sostanziale avallo del Tar del Lazio la cui sezione III ter, competente per materia, sistematicamente respinge – con rare eccezioni - i ricorsi degli operatori: secondo i Giudici di primo grado basta a sorreggere l’esclusione la mera astratta attitudine dell’errore ad alterare la graduatoria,

E’ in questo quadro che gli studi GPA (Avv.ti Mario Bucello e Simona Viola) e CBA (Avv.to Paolo Esposito) hanno recentemente conseguito un pur parziale successo che sembra aprire uno spiraglio di ascolto nella Giustizia Amministrativa.

Un operatore idroelettrico aveva iscritto un impianto in graduatoria indicando la data del disciplinare anziché quella (di pochi giorni posteriore) della concessione di derivazione e la circostanza non aveva influito sul posizionamento in graduatoria dell’impianto (risulta peraltro che lo stesso errore, alimentato da indicazioni equivoche delle regole applicative del GSE, sia stato commesso anche da diverse altre imprese).

Il Tar Lazio aveva prevedibilmente confermato l’esclusione della graduatoria sulla base del fatto che comunque “la data di rilascio della concessione costituisce criterio di priorità” (ordinanza sez. III ter 2262/15) ma il Consiglio di Stato ha restituito il fascicolo ai Giudici di primo grado invitandoli “a un approfondimento nel merito in tempi brevi” poiché “la vicenda presenta … carattere solo formale dell’errore privo - in tesi – di concreta incidenza” (sez. IV n. 4010/15).

La pronuncia – per quanto resa al momento solo in sede cautelare – segnala un approccio della giustizia amministrativa di secondo grado volto a restituire ai controlli quella natura sostanziale che il legislatore aveva previsto (il DM 31 gennaio 2014 parla di violazioni rilevanti o da cui consegua l’indebito accesso agli incentivi) e che il formalismo del GSE sta sempre più perdendo di vista, contribuendo a un’auspicabile correzione di rotta anche del massimalismo fino ad oggi prevalente nella giustizia amministrativa di primo grado.

IN ALLEGATO: Ordinanza n. 4010_2015